Green Pass - accesso luoghi di lavoro
Consulenza del lavoro Miriam Pession
Il decreto legge n. 127 del 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 settembre 2021, disciplina l’ambito di applicazione del Green Pass all’interno di tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), tutti coloro che svolgono attività lavorativa, formativa o di volontariato, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, dovranno essere in possesso di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro (azienda, cantiere, studi professionali, ecc.)
La verifica del possesso del Green Pass sarà affidata al datore di lavoro che ne definirà le modalità operative per la gestione delle verifiche che dovranno essere attuate con le modalità indicate nel DPCM del 17 giugno 2021.
La verifica non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno:
- Definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (si consiglia di predisporre un regolamento interno), che potranno essere fatte anche a campione, ma prioritariamente e ove possibile dovranno essere effettuate al momento dell’accesso nel luogo di lavoro (tramite utilizzo dell’app. VERIFICAC19)
- Individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi. (in allegato fac- simile di nomina del soggetto incaricato del controllo)
APPARATO SANZIONATORIO
Il lavoratore nel caso in cui comunichi di essere privo della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) o non dovesse averlo al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, sarà considerato come assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021.
Si precisa che durante l’assenza ingiustificata non sarà riconosciuta alcuna retribuzione e né altro compenso o emolumento.
La normativa evidenzia che, durante tale assenza, non ci potranno essere conseguenze sul piano disciplinare e il lavoratore avrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
· SANZIONI PECUNIARIE
o LAVORATORE: accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso del Green Pass:
§ Sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.500,00 euro
§ Conseguenze disciplinari secondo il ccnl applicato
o DATORE DI LAVORO: mancata verifica o mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021.
§ Sanzione amministrativa da 400,00 euro a 1.000,00 euro (in caso di reiterata violazione, la sanzione è raddoppiata).
Le sanzioni saranno erogate dal Prefetto che si avvarrà delle Forze di Polizia, Ispettorato del lavoro e personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale.
DATORI DI LAVORO CON MENO DI 15 DIPENDENTI.
Il decreto legge ha previsto la possibilità per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti, di sostituire il lavoratore senza il Green Pass.
Il datore di lavoro ha facoltà di sospende il lavoratore privo di Green Pass per il periodo pari al contratto di lavoro sottoscritto per la sostituzione che può avere una durata di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta per altri 10 giorni, e comunque non oltre il 31.12.2021.
Si resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.
Consulenza del lavoro Miriam Pession
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