OT23

OT23

Consulenza del lavoro Miriam Pession

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE. OT23- 2022 (ANNO DI RIF.2021)

L’art. 23 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvato con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione di tariffa per quelle aziende che abbiano posto in essere interventi atti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa.

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività assicurata nelle PAT; di fondamentale importanza è che gli interventi migliorativi siano stati effettuati nel corso dell’anno 2021.

 

PRESENTAZIONE DOMANDA

Il mod. OT23 deve essere compilato e inviato tramite il canale INAIL, entro il 28.02.2022. Dovranno essere allegati anche tutti i documenti richiesti e comprovanti gli interventi effettuati nel corso dell’anno 2021. Tali documenti potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Istituto.

Il modulo prevede un punteggio per ogni tipologia di intervento effettuato; al fine di vedersi riconosciuta la riduzione di tariffa, è richiesto che la sommatoria dei vari punteggi sia almeno pari a 100.

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

  • Regolarità contributiva che deve sussistere anche nel momento di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda OT23.
  • Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro: tale requisito deve sussistere alla data del 31.12 dell’anno precedente alla presentazione del modulo OT23 (quindi al 31.12.2021) e si fa riferimento all’azienda nel suo complesso.

 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE.

  • Primi due anni dalla data inizio attività della PAT: riduzione fissa pari all’8%
  • Anni successivi al primo biennio, si fa riferimento al n. lavoratori/anno del triennio. Come da tabella:

Lavoratori anno del triennio della PAT

Riduzione

FINO A 10

28%

DA 10.01 A 50

18%                                 

DA 50.01 A 200

10%

SUPERIORE A 200

5%

 

Il riconoscimento della riduzione varrà solo per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e, in caso di accoglimento da parte dell’Inail, la riduzione sarà applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Consulenza del lavoro Miriam Pession

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